Discriminazione diretta e indiretta
(legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi 1 e 2)
In vigore dal 3 dicembre 2021
1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori inragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratori in situazione analoga. [49]
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. [51]
2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori;
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c)limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera. [50]
Note:
[49] Comma così modificato dall’art. 8-quater, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 1, D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. a), L. 5 novembre 2021, n. 162.
[50] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 2, D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), L. 5 novembre 2021, n. 162.
[51] Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), L. 5 novembre 2021, n. 162.