Il Difensore civico non può:
- sostituirsi ad un funzionario nel compimento dell’attività dovuta;
- annullare o riformare atti amministrativi;
- irrogare sanzioni;
- interferire nell’attività di organi giudiziari;
- rappresentare od assistere i cittadini in giudizio;
- sospendere con la sua istanza i termini di decadenza per il ricorso al giudice amministrativo;
- sospendere i termini per la proposizione della querela.