Indicazioni a proposito degli IMPIANTI DI COMBUSTIONE
Sono sottoposti a dichiarazione di attività in deroga gli impianti di combustione (bruciatori, generatori, ecc.) asserviti ad attività produttive che ricadono sotto le soglie poste per le varie tipologie di combustibili dalla norma nazionale. Nel caso che nel sito produttivo siano impiegati più impianti, le potenze di questi vanno sommate per il confronto con la soglia relativa al tipo di combustibile.
La grande maggioranza degli impianti termici ad uso civile non è sottoposta a dichiarazione di attività in deroga.
Un impianto termico civile è un impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari (vedere D.Lgs. 152/2006, articolo 283).
Questi impianti sono tipicamente quelli che producono acqua igienica e sanitaria e calore per climatizzazione di abitazioni, uffici, alberghi ed attività commerciali, ricettive e di servizio.
Ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili A GAS METANO aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (praticamente tutti gli impianti autonomi famigliari) sono sottoposti alle disposizioni del titolo II (secondo) del D.Lgs. 152/2006 (articolo 282) e pertanto NON SONO SOTTOPOSTI ALLE DICHIARAZIONI IN DEROGA (disposizioni sotto il titolo I (primo)).
In pratica per gli impianti termici civili, gli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera si esauriscono con la tenuta del libretto di impianto/caldaia che documentano la corretta manutenzione dell’impianto/caldaia (secondo il titolo II del D.Lgs. 152/2006). Vedere anche la comunicazione apposita nella sezione F.A.Q. temi tecnici.