MENU

Conoscenze di base sulle emissioni in atmosfera

Ad uso degli utenti e degli addetti degli sportelli SUAP del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma)

 

Il DLGS 03/04/2006 n. 152 (norma base sulla tutela ambientale) alla parte V, afferma che tutte le attività che producono emissioni in atmosfera devono essere autorizzate dall’autorità competente. In proposito:

  • le attività che producono emissioni sono tutte le attività produttive e qualcuna delle attività di servizio, e cioè le attività che trattano la trasformazione dei materiali, nella quale trasformazione si ha perdita di materia;
  • un’autorizzazione è un atto formale di un’amministrazione che autorizza il richiedente ad esercitare l’attività/impianto richiesta dall’utente:
  • nel Lazio, le autorità competenti per le emissioni in atmosfera sono gli enti che sostituiscono le Province.

Le attività possono sostanzialmente essere divise in fasce di emissione crescente, quindi si hanno:

A      La fascia delle emissioni più basse, chiamate normalmente “emissioni scarsamente rilevanti” che si riferiscono all’art. 272 comma 1 (del DLgs 152/2006) (ristoranti, parrucchieri, meccanici…) ed elencate alla parte I dell’allegato IV alla parte V del DLgs 152/2006.

B      La fascia un po’ più alta di emissioni, una volta dette “a ridotto inquinamento”, che si riferiscono all’art. 272 comma 2 (carrozzerie, falegnami, lavasecco, ecc.) ed elencate alla parte II del precedentemente nominato allegato IV.

C      La fascia di emissioni normali per cui si deve richiedere un’autorizzazione in procedura ordinaria (cioè l’utente chiede il permesso e l’amministrazione risponde con una autorizzazione formale). Queste sono tutte le attività con emissione che non ricadono nei due elenchi precedenti.

D      La fascia di emissioni presumibilmente ingenti, relative a industrie grandi (che il SUAP non tratta MAI) del tipo dell’ILVA   di Taranto, della centrale di Civitavecchia, delle grandi industrie manifatturiere, ecc., per cui il titolo autorizzativo è l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

NOTA BENE  la divisione in fasce non ha alcun fondamento ufficiale, ma è solo un espediente usato in questa pagina per
illustrare i concetti con efficacia;
 le attività delle fasce B e C rientrano nell’ambito del DPR 59/2013 che istituisce l’AUA.

Per la fascia C, la norma nazionale (il 152/2006) prevede, come detto, che l’utente richieda un’autorizzazione specifica, rilasciata con la procedura ordinaria, che elenchi le modalità di costruzione e conduzione dell’impianto/attività ai fine della prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Questa autorizzazione va richiesta con la modulistica e le modalità relative, presentandola attraverso il SUAP territoriale.

Le fascia D non è mai oggetto di SCIA, la fascia C, solo in pochi casi.

Per le due fasce A e B, la norma nazionale (il 152/2006) prevede una deroga dall’autorizzazione specifica, deroga che funziona nei due modi descritti di seguito.

Fascia A: Attività individuate alla parte I dell’allegato IV alla parte V del DLgs 152/2006, a norma dell’art. 272 comma 1: si richiede una dichiarazione di inizio attività, normalmente detta “dichiarazione in deroga”. La dichiarazione non ha alcun costo e resta valida per tutto il tempo in cui l’attività viene esercita con le caratteristiche descritte nella dichiarazione (va presentata un’altra dichiarazione quando c’è qualche variazione nei dati: titolare, sede operativa o legale, eccetera). La dichiarazione va presentata prima di esercire effettivamente l’attività: le reintestazioni di locali o attività senza l’effettiva conduzione di un’attività che produce emissioni, non sono sottoposte a dichiarazione.

Fascia B: Attività individuate alla parte II dell’allegato IV alla parte V del DLgs 152/2006, a norma dell’art. 272 comma 2: le aziende possono aderire alla “Autorizzazione in via Generale” (AVG) che è una sorta di protocollo operativo che l’azienda decide di osservare (esempio: carrozzerie, falegnami, lavasecco, artigianato e piccola industria, eccetera). Costi più alti della dichiarazione in deroga (circa €180,00 per diritti di istruttoria, più marca da bollo) e prescrizioni sulle emissioni che devono essere analizzate al camino all’avvio dell’attività e poi ogni anno. I modelli di Autorizzazione in Via Generale sono predisposti dalla Regione.

Nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale , esiste una ulteriore possibilità di semplificazione (e quinta fascia) data ad alcune attività, principalmente tra quelle che ricadono nella fascia precedentemente detta Fascia B.
Queste attività possono ottenere un titolo autorizzativo di tipo “dichiarazione” (senza alcun costo vivo) a patto che soddisfino le condizioni specificate nel modello di dichiarazione predisposto dalla Città metropolitana. Il titolo autorizzativo è colloquialmente chiamato “Dichiarazione Non Emissione Fumi” (NEF). Le condizioni richieste per l’adesione al “NEF” afferiscono sostanzialmente alla dimensione piccola o piccolissima dell’attività ed all’utilizzo di un dispositivo di abbattimento locale delle emissioni (con l’aria filtrata ricircolata internamente al laboratorio e non convogliata all’esterno), emissioni già di per sé scarse in origine.

A seconda delle attività, si richiede che ci siano meno di 5 addetti, oppure una sola macchina operatrice, oppure che l’attività sia svolta al massimo per una data quantità di ore settimanali o di lavorazione di materiale. IN PIÙ, si richiede l’uso di un apparecchio di abbattimento per lo più a carboni attivi (oppure a filtri a maniche per falegnami o lavorazioni d a base di gesso), normalmente del costo intrinseco tra i €500,00 e €3000. Le attività sono solo quelle per cui la Città metropolitana ha predisposto un modello di dichiarazione NEF.

Fascia C: tutte le attività che producono emissioni in atmosfera e non godono di deroga esplicita ai sensi dell’art. 272 comma 1 o comma 2, oppure che rientrano in AIA, rientrano nella casistica ordinaria dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
Normalmente, queste attività ricadono anche nell’ambito di applicazione del DPR 59/2013 e di conseguenza, per queste attività deve essere -normalmente- richiesto il rilascio dell’AUA all’Ufficio competente.
Per le attività ed impianti che non sono soggetti ad AUA, deve essere richiesta a questo Servizio un’Autorizzazione specifica in procedura ordinaria per le emissioni in atmosfera. In linea generale, in questi casi ricadono gli impianti e le attività che NON sono gestiti da una PMI, come i soggetti pubblici o soggetti privati operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico, nonché soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa, come ad esempio condomini, privati cittadini, consorzi, ecc (vedere comunicazione del Servizio AUA).