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Documentazione a corredo degli impianti termici

Gli impianti termici devono essere muniti della seguente documentazione:

  • libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello di cui all’Allegato I decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014;
  • libretto di uso e manutenzione dell’impianto reso dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
  • libretti di istruzioni, di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori;
  • autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL/INAIL, ove obbligatori;
  • dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 7 del D.M. 37/2008, completa di allegati obbligatori tra cui il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste. Gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore del D.M. 37/2008 devono essere muniti della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). Gli impianti termici sono soggetti alla progettazione prevista dalla Legge 10/91 e dal D. Lgs 192/05: l’installatore non può rilasciare dichiarazione di rispondenza. Il progetto degli impianti installati antecedentemente alla Legge 10/91 dovevano rispettare la Legge 373/76, rimasta in vigore fino al 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore della Legge 10/91 e il suo regolamento d’attuazione DPR 412/93;
  • rapporti di controllo di efficienza energetica conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 e s.m.i.;
  • dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione conforme ai modelli, distinti per tipologia di impianto;
  • documentazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282, 283 e 284 dello stesso decreto.

Il libretto dell’impianto termico, conforme al modello di cui all’allegato I del D.M. 10 febbraio 2014, è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia esistenti che di nuova installazione, indipendentemente dalla loro potenza termica, e sostituisce i precedenti libretti di impianto e libretti di centrale di cui all’art. 11 comma 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., che vanno comunque conservati dal responsabile dell’impianto
e allegati al nuovo libretto.

La compilazione iniziale delle schede pertinenti del libretto di impianto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, deve essere effettuata dalla ditta
installatrice all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di efficienza energetica. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto,
firmata dal responsabile dell’impianto, deve essere inviata dall’installatore alla Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 giorni dalla compilazione.

In caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l’inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell’istallatore dei nuovi sistemi, le relative schede.

Per ogni sistema edificio/impianto occorre compilare un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto degli
impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva, è possibile compilare due diversi
libretti di impianto. Nel caso in cui si è in presenza di un solo servizio centralizzato (riscaldamento o raffrescamento), e l’altro servizio risulti autonomo, si provvede, per quest’ultimo, alla compilazione del relativo libretto per impianti autonomi.

Per gli impianti esistenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si è provveduto alla compilazione del nuovo libretto e ad inviare la scheda identificativa dell’impianto alla Città metropolitana di Roma Capitale, il responsabile dell’impianto, con l’eventuale ausilio del manutentore, compila il libretto ed invia la scheda identificativa dell’impianto alla Città metropolitana di Roma Capitale entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

L’assenza del libretto di impianto, la mancata compilazione o la compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative ove
previste dalla normativa regionale.

Il mancato invio all’Autorità competente della scheda identificativa dell’impianto può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative ove previste dalla normativa regionale.