Secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”.
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile – art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
- Corte dei Conti – art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
Allegati:
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016 n. 97 art.27 mod. 31
Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2024