Cosa si può chiedere e a quali costi
Attraverso l’istanza di accesso civico generalizzato possono essere richiesti i dati, i documenti e le informazioni, in possesso di questa Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti posti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013. In particolare l’accesso civico “generalizzato” è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso generalizzato è, altresì, rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
L’accesso civico generalizzato è escluso nei casi previsti dalla legge.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Nel caso di estrazione di copie in formato cartaceo o su supporto informatico questa Amministrazione si riserva di chiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.