Pagamento in misura ridotta del 30%: cosa cambia fino al 31 maggio 2020
L’articolo 202 del Codice della Strada prevede che per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica (salvo eccezioni).
Tuttavia, vista l’emergenza Coronavirus, l’art. 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto sulla sanzione pari al 30%, si applica anche se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione. La previsione ha efficacia anche nei confronti di tutti i verbali notificati a far data dal 12 marzo 2020 (e ciò in quanto il termine dei 5 giorni per il pagamento ridotto ha
scadenza il 17/03/2020).
La misura potrà essere estesa qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Notifica, pagamento e ricorso multa: la Circolare del Ministero dell’Interno
Il provvedimento si aggiunge alle disposizioni in materia emanate dal Ministero dell’Interno con una circolare del 13 marzo 2020, secondo cui sono sospesi dal 10 marzo al 3 aprile 2020, sull’intero territorio nazionale, i termini di notifica ai processi verbali al Codice della Strada, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi.
Ovviamente, per la situazione specifica menzionata nel paragrafo precedente, resta valido quanto disposto all’articolo 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia.
Novità nelle modalità di notifica
Sempre per assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 a tutela dei
lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, fino al 30 giugno 2020 la notifica dei verbali a domicilio è organizzata con la seguente modalità (art. 108 comma 1 del Decreto Cura-Italia): gli operatori postali procedono alla consegna della ‘busta verde’ mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma, con successiva immissione della busta nella cassetta della corrispondenza (dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro).
La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.