Ai sensi del Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 recante “modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico,
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”, la FORMALDEIDE (O ALDEIDE FORMICA O METANALE) è stata classificata sostanza “cancerogena, 1/B” con indicazione di pericolosità H350 e H351i.
Alla luce della nuova classificazione le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V e s.m.i. non potranno più usufruire delle deroghe all’autorizzazione specifica, ma dovranno essere
assoggettate al regime autorizzativo dell’art. 269 del succitato Decreto e, con l’entrata in vigore del D.P.R. 13/03/2013, n. 59 dovranno essere autorizzate con il
procedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) oppure procedere alla sostituzione di tale sostanza dandone comunicazione a questa Amministrazione.
Le attività autorizzate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, Parte V, non rientranti in quelle soggette alle disposizioni dell’art. 275 “Emissioni di COV” ma che utilizzano tale sostanza nel ciclo produttivo, dovranno adeguarsi al limite di emissione di 5 mg/Nmc (per una soglia di rilevanza pari a 10 g/h) entro il mese di
gennaio 2020 ed inoltrare istanza di “modifica non sostanziale” ai sensi dell’art. 269, comma 8.
Le attività autorizzate ai sensi dell’art. 269 e rientranti nelle attività di cui all’art. 275 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 dovranno rispettare il limite di emissione di 2 mg/Nmc.
Per eventuali ulteriori chiarimenti:
Anna Maria Frascati 06.67663148
Raffaella Ruggeri 06.67663392
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