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Impianti termici ad uso civile nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti – Costi di ispezione

Impianti termici ad uso civile nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti – costi di ispezione

 

Causali di pagamento

– Costo di ispezione

– Ripetizione ispezione

– Ravvedimento

– Mancata ispezione

– Recupero coattivo

 

Soggetti interessati: utenti, responsabili e terzi responsabili di un impianto termico

Regolamenti: Deliberazione C.M. n. 9 del 21/02/2022

Scadenze: il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della verifica ispettiva

Le tariffe per le ispezioni a pagamento, differenziate per tipologia di impianto, sono definite in conformità ai criteri stabiliti dalla regolamentazione della Regione Lazio e sono riportate nella tabella che segue.

 

Per effettuare il pagamento l’utente dovrà scegliere la causale attraverso l’apposito menù a tendina e dovrà inserire gli ulteriori dati obbligatori:

  • il codice pagamento, rilevabile nella prima colonna della seguente tabella e differenziato per tipologia di impianto;
  • il numero identificativo del rapporto di prova consegnato dall’ispettore;
  • l’anno dell’ispezione;
  • il codice fiscale del responsabile dell’impianto termico persona fisica o partita iva se soggetto giuridico;
  • il Comune e l’indirizzo sede dell’impianto;
  • l’importo da pagare, così come indicato nell’informativa consegnata dall’ispettore e come regolamentato nella seguente tabella.

 

L’OMESSO PAGAMENTO O IL PAGAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO, COMPORTERA’ L’ATTIVAZIONE DELLE AZIONI DI RECUPERO COATTO DEL CREDITO, CON ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA E DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO

  Tipologia di impianto Importo ispezione [€]
1 Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 10 kW a 35 kW 90
2 Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 35,1 kW a 116 kW 120
3 Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 116,1 kW a 350 kW 190
4 Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare superiore a 350 kW 260
5 Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva maggiore di 12 kW fino a 100 kW 90
6 Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW 140
7 Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico 140
8 Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica 110
9 Impianti alimentati da teleriscaldamento: Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza 90
10 Impianti cogenerativi: Microgenerazione 160
11 Impianti cogenerativi: Unità cogenerative 275
12 Mancato rispetto da parte dell’utente dell’appuntamento fissato per la verifica dell’impianto termico di qualsiasi potenza ovvero diniego all’accesso per la verifica dell’impianto termico o mancata/tardiva comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale da parte del responsabile dell’impianto (eventi non imputabili al verificatore). 50
13 Onere aggiuntivo per ripetizione dell’ispezione per causa imputabile al responsabile dell’impianto; 50% dell’importo previsto per il controllo della specifica classe di potenza
14 Ravvedimento operoso: penalità per pagamento spontaneo oltre 30 giorni dalla data del rapporto di ispezione e fino a 90 giorni 50
15 Ravvedimento operoso: Penalità per pagamento spontaneo oltre 90 giorni dalla data del rapporto di ispezione e fino a 120 giorni 100
16 Procedura coattiva di recupero del credito per mancato pagamento entro 120 giorni dall’ispezione ≥ 300,00
Note: i costi indicati sono IVA esenti per l’utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Nota codice 13: In caso di ripetizione dell’ispezione per causa imputabile al responsabile dell’impianto, è dovuto, oltre al costo dell’ispezione, anche l’onere aggiuntivo per ogni ripetizione dell’ispezione, nonché il rimborso dei costi per ogni ispezione mancata.  L’importo da pagare, pertanto, corrisponderà alla somma dei seguenti costi:

  1. costo di ispezione dovuto in base alla tipologia di impianto (vedere codici da 1 a 11)
  2. onere aggiuntivo per ciascuna ripetizione dell’ispezione per causa imputabile al responsabile di impianto (50% del costo di verifica dovuto di cui al punto a.)
  3. costo di mancata verifica per causa imputabile al responsabile di impianto (€ 50,00)

 

Nota codici 14 e 15: Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data dell’ispezione, l’utente può provvedere alla regolarizzazione oltre i termini, tramite il ravvedimento operoso, corrispondendo una penalità per pagamento spontaneo oltre 30 giorni e fino a 120 giorni dall’ispezione. Dovrà essere selezionata la causale “Ravvedimento” e dovrà essere utilizzato il codice 14 o il codice 15 in dipendenza del ritardo. L’importo da pagare corrisponderà al costo originariamente dovuto, cui deve essere sommata la penalità pari a € 50,00 o € 100,00 in dipendenza del ritardo.

 

Nota codice 16: Il mancato pagamento entro 120 giorni dall’ispezione, o il pagamento in misura inferiore al dovuto, determina l’avvio della procedura coattiva di recupero del credito, individuata con il codice 16, per la quale dovranno essere corrisposti oltre al costo originariamente dovuto, anche i costi di procedura coattiva stabiliti dalla CMRC in misura non inferiore a € 300,00 che verranno comunicati al responsabile di impianto.

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Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Contact Center 06.40409434
il lunedì dalle 8:00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 15:30

dal martedì al venerdì dalle 8:00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16:30
E-mail : impianto.termico@cittametropolitanaroma.it