La Consigliera offre un servizio di consulenza gratuito, garantendo la massima privacy. Agisce come pubblico ufficiale su delega della lavoratrice/del lavoratore che denuncia la presunta discriminazione.
Le discriminazioni individuali sono trattate dalle Consigliere della Città metropolitana, mentre quelle collettive sono di competenza della Consigliera di Parità Regionale.
Le funzioni di tutela del principio di non discriminazione di genere vengono definite negli articoli 36-41 del Codice per le pari Opportunità.
Conciliazione – Azione informale
La Consigliera di Parità convoca il datore di lavoro al fine di verificare i fatti e trovare, quando è possibile un accordo. Obiettivo principale è la conservazione del posto di lavoro, cercando una soluzione che tuteli i diritti della lavoratrice/del lavoratore e migliori il clima aziendale.
Questa procedura, detta informale, è quella privilegiata dalle consigliere ed è quella che porta a risultati duraturi e soddisfacenti per entrambe le parti.
Per rendere la conciliazione immediatamente esecutiva, essa può essere depositata presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Conciliazione – ex art. 410 c.p.c.
Strumento finalizzato ad una rapida definizione dei conflitti del lavoro presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro) davanti ad una Commissione di conciliazione, può essere promosso sia dal singolo che dalla Consigliera di Parità della Città metropolitana o Regionale su delega della lavoratrice o delle lavoratrici interessate, in caso di denuncia di una discriminazione di genere.
Nel caso vi sia un sospetto di licenziamento discriminatorio risulta importante la presenza della Consigliera di Parità che potrebbe porre in evidenza gli elementi che denotano la presenza della discriminazione di genere.
Se il tentativo di conciliazione non va a buon fine, viene redatto un verbale di mancato accordo e la lavoratrice/il lavoratore può rivolgersi ad un Giudice del lavoro.
Azione individuale in giudizio
Le discriminazioni di sesso si dicono individuali quando colpiscono una singola lavoratrice/un singolo lavoratore e sono disciplinate dall’art. 38 del d.lgs. 198/2006 Codice Pari Opportunità.
La Consigliera di Parità è legittimata ad agire su delega della lavoratrice o a suo sostegno con autonomo atto.
- Procedimento di urgenza
In caso di comportamenti discriminatori il lavoratore può ricorrere o far ricorrere per sua delega le organizzazioni sindacali, la Consigliera di Parità della Città metropolitana o Regionale territorialmente competente.
Il Giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento discriminatorio, nei due giorni successivi, convoca le parti valuta la documentazione e, se ritiene sussistente la violazione denunciata, ordina all’autore con decreto motivato ed immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, o, se richiesto, il risarcimento del danno anche non patrimoniale.
- Azione ordinaria
L’azione individuale di accertamento delle discriminazioni sessuali può essere proposta avanti al Giudice del lavoro o al Tar (nel caso si tratti di discriminazione nei confronti di pubblico dipendente con rapporto di lavoro non contrattualizzato) territorialmente competenti, su ricorso della lavoratrice discriminata oppure su sua delega dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana o regionale territorialmente competente.
- Intervento ad adiuvandum
Si realizza ai sensi dell’art. 105 c.p.c. secondo le modalità previste dall’art. 419 c.p.c. L’intervento si ha quando la Consigliera di parità entra spontaneamente in un processo già avviato per discriminazione di genere da persona interessata, depositando ai sensi degli arti. 414 e 416 un ricorso contenente la domanda di tutela di un terzo, che lamenta la stessa lesione. La Consigliera di parità assume la qualità di parte per il solo fatto di essere intervenuta ed è assistita dal proprio legale.