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Accesso Civico generalizzato (A chi inviare la richiesta di riesame dell’istanza e modalità di ricorso)

A chi inviare la richiesta di riesame dell’istanza e modalità di ricorso

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che è il Segretario Generale dell’Ente – di cui si forniscono di seguito i contatti – il quale decide, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.


 

Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dott. Paolo Caracciolo

e-mail: segretariogenerale@cittametropolitanaroma.it

pec:      segretariato@pec.cittametropolitanaroma.it

indirizzo: Via IV Novembre n. 119/A – 00187 Roma


La domanda di riesame potrà essere redatta utilizzando l’apposito modello scaricabile  qui .

Nel caso in cui l’accesso sia stato negato o differito a tutela degli interessi riguardanti la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, il R.P.C.T. provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell’ufficio competente o, in caso di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R., entro il termine di 30 gg., ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, o al Difensore Civico, ai sensi della normativa vigente.

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Per completezza di informazioni si riportano di seguito gli atti emanati, in materia di accesso civico generalizzato, dall’A.N.AC. e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione:

Delibera A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»

Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.

 

Data ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2022